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degli obiettivi dell’Associazione Culturale Fondazione Marchese
Vittorio Spreti, oltre ovviamente quello di onorare la memoria di mio
padre, è rappresentato dall’aggiornamento dell’Enciclopedia
Storico Nobiliare Italiana, iniziativa che l’Associazione Culturale
“Fondazione Marchese Vittorio Spreti” ha in programma
che propongo quale ideale prosecuzione dell’attività paterna.
Doveroso, infatti, si appalesa il tributo alla
perizia e all’opera instancabile del marchese Vittorio Spreti, curatore
dell’Enciclopedia Storico Nobiliare Italiana, la cui cura e dedizione
permisero la pubblicazione, negli anni ’30 dello scorso secolo,
di un’opera insuperata per la qualità e la dovizia dei riferimenti
storici, civici, araldici, genealogici e nobiliari, oltre che costituire
la pietra miliare e il sicuro punto di riferimento per tutti i cultori
e gli appassionati di questa materia che ci avvince irrecuperabilmente.
Si tratta di un’intrapresa ambiziosa che
ci apprestiamo ad affrontare con un pizzico di follia, pur nella consapevolezza
che sarà estremamente arduo anche solo mantenere il livello di
perfezione raggiunto dall’Enciclopedia, opera pienamente attuale
e, forse, ineguagliabile.
Tale progetto, tuttavia, non esaurisce l’attività
dell’Associazione Culturale Fondazione Marchese Vittorio Spreti,
che ha anche il compito di provvedere alla custodia dell’imponente
Fondo Spreti, patrimonio storico e araldico immenso e inestimabile che
incorpora molti secoli di storia e che costituisce, da una parte, una
miniera di documenti, nozioni e dati nobiliari e genealogici, e dall’altra,
un preziosissimo e insostituibile strumento di ricognizione del metodo
scientifico e dell’efficiente organizzazione che permisero a mio
padre e ai suoi collaboratori il compimento dell’impareggiabile
realizzazione editoriale culminata nella pubblicazione dell’Enciclopedia
de qua.
La scelta della veste giuridica di Associazione
Culturale Fondazione marchese Vittorio Spreti - vale a dire di istituzione
privata senza fini di lucro – non è casuale: essa vuole,
in realtà, significare, in termini simbolici ed evocativi, che
la Fondazione marchese Vittorio Spreti non è un’associazione
temporanea o destinata per sua natura a esaurirsi o ad affievolirsi con
il decorso del tempo, ma esito professionale immanente e dalle radici
profonde, come i valori tradizionali che mira a preservare, custodire
e tramandare alle nuove generazioni.
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ART. 1 È stata costituita
in Lugano, in data 9 maggio 2003, l’Associazione Culturale denominata
“Fondazione Marchese Vittorio Spreti”. ART.
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L’Associazione Culturale ”Fondazione Marchese Vittorio Spreti”
ha sede sociale in Padova, piazzale Stazione n. 6, e ha durata illimitata.
Il consiglio direttivo può istituire altrove, anche all’estero,
sedi secondarie, filiali o altre dipendenze e sopprimerle.
L’emblema dell’Associazione Culturale ”Fondazione Marchese
Vittorio Spreti” è costituito dall’arme della Famiglia
Spreti: d’oro alla felce di verde nodrita sulla vetta di un monte
di tre cime d’argento, movente dalla punta.
Il motto è: Perpetuitas et continuatio in memoria.
ART. 3
Il preambolo fa parte integrante dello scopo dell’Associazione Culturale
“Fondazione Marchese Vittorio Spreti”, che, altresì,
persegue:
a) la tutela e la conservazione degli archivi storici delle famiglie nobili
d’Europa;
b) promuovere, coordinare ed effettuare studi e ricerche nel campo della
Genealogia e dell’Araldica;
c) istituire corsi di formazione relativi allo scopo dell’Associazione,
ivi compresa la fondazione di una Scuola di Araldica e/o delle altre scienze
sussidiarie della storia;
d) stimolare ogni iniziativa, in Italia e all’estero, utile allo scopo,
ivi compresa la promozione e l’incoraggiamento di conferenze, pubblicazioni,
opere letterarie, storiche, artistiche, atte a diffondere nel pubblico il
rispetto della Tradizione;
e) la protezione e il rafforzamento del sentimento e dell’istituto
familiare. ART. 4
Per la divulgazione e la diffusione delle proprie ricerche e dei propri
scopi, l’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio
Spreti” può tenere sessioni individuali, corsi di studi
di Storia Patria, conferenze, seminari, attività di aggiornamento
e convegni, anche internazionali, nelle materie attinenti alle finalità
indicate nell’articolo 3.
Può elargire premi di ricerca o di cooperazione. Rientra altresì
nei compiti dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese
Vittorio Spreti” l’attività redazionale e di aggiornamento
nell’ambito delle materie di cui all’articolo 3, da realizzare
mediante la pubblicazione di articoli, testi, manuali e opuscoli.
ART. 5
Possono essere ammesse a far parte dell’’Associazione Culturale
“Fondazione Marchese Vittorio Spreti” le associazioni
formate da Istituzioni o persone operanti nel campo della genealogia, dell’araldica
e delle scienze sussidiarie alla storia:
a) abbiano una struttura non contrastante con le norme dello statuto;
b) non costituiscano un duplicato delle associazioni già aderenti.
L’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”
è composta da Soci aderenti e da Soci beneficiari.
Sono Soci aderenti coloro che aderiscono all’Associazione Culturale
“Fondazione Marchese Vittorio Spreti” nel corso della
sua esistenza; sono Soci beneficiari coloro cui vengono erogati i servizi
che l’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio
Spreti” si propone di svolgere.
La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza
di trattamento fra i Soci stessi, in merito ai loro diritti nei confronti
dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio
Spreti”.
Ciascun Socio, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla
vita dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio
Spreti”.
Le Associazione aderenti all’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” sono assolutamente autonome nello svolgimento
della propria attività in favore delle relative categorie, e all’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” non
è consentita alcuna ingerenza. ART.
6
Tutti coloro che intendono far parte dell’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” devono redigere domanda su apposito
modulo, specificando la categoria a cui aspirano appartenere.
L’adesione all’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in
ogni caso il diritto di recesso.
L’adesione comporta, per il socio maggiore di età, il diritto
di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni
dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”.
L’adesione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori
rispetto al versamento della quota annuale; è comunque facoltà
degli associati all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese
Vittorio Spreti” effettuare versamenti ulteriori.
I versamenti delle quote annuali, nonché gli eventuali ulteriori
versamenti, sono a fondo perduto; non sono quindi rivalutabili né
ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” né
in caso di morte, estinzione, recesso o esclusione dall’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti ”.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote
indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione
a titolo particolare né per successione a titolo universale, né
per atto tra vivi né a causa di morte. ART.
7
L’ammissione a Socio è subordinata all’accoglimento della
domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile
e immotivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’assemblea
dei Soci.
In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni, le stesse
dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale dell’Associazione,
secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
I Soci cessano di appartenere all’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” :
a) per dimissioni volontarie, contenute in lettera raccomandata che deve
pervenire alla sede sociale dell’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” entro il 30 giugno di ogni anno e con
effetto dal 31 dicembre successivo; in mancanza di tale comunicazione, l’adesione
all’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio
Spreti” si intende rinnovata per un altro anno;
b) per morosità. Il Socio, infatti, che non provveda al pagamento
anche di un solo rateo della quota entro 15 gg. dalla scadenza, si intende
automaticamente escluso dall'Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti”;
c) per radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti
il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commetta azioni
disonorevoli entro e fuori dall’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” o che, con la sua condotta, costituisca
ostacolo al buon andamento del sodalizio.
La delibera di radiazione deve essere ratificata dall’Assemblea Generale
dei Soci.
Il Socio radiato non può più essere riproposto. ART.
8
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente
dal Consiglio Direttivo, dai proventi delle attività istituzionali,
dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni.. All’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” è
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione
comunque denominati nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio
Spreti” stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Le entrate ordinarie dell’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” sono costituite dalle quote di adesione
di singoli cittadini e di organizzazioni o associazioni del settore, nonché
da contributi straordinarî, lasciti, oblazioni, elargizioni, donazioni,
legati ed erogazioni, provenienti da parte di Enti e di privati, ivi comprese
le eventuali iniziative editoriali.
Le quote di adesione sono fissate di anno in anno dal Comitato Direttivo.
ART. 9
Gli organi sociali sono:
a) Il Presidente;
b) Il Vice - Presidente;
c) Il Comitato Direttivo;
d) Il Comitato Esecutivo
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti.
L’elezione degli organi dell’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” non può essere in alcun modo
vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà
di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. ART.
10
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1°
gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. ART.
11
L’Assemblea degli associati è competente nel deliberare le
seguenti materie:
- nomina, revoca e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo,
salvo quanto indicato nell’art. 12;
- approvazione del bilancio annuale;
- modificazione dello Statuto;
- scioglimento dell’Associazione Culturale e devoluzione del suo patrimonio;
- deliberazioni attinenti alla dotazione di mezzi per l’attuazione
dei programmi di ricerca formulati dal Consiglio Direttivo;
L’Assemblea è composta da tutti i Soci, aderenti e beneficiari,
ed è l’organo sovrano dell’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti”stessa. L’Assemblea dei soci è
convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
Possono prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” i soli
Soci che siano in regola con il versamento della quota annua.
Ogni socio ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega. La
delega può essere conferita solamente a un altro socio e ciascun
delegato non può farsi portatore di più di due deleghe.
La convocazione dell’assemblea ordinaria avviene normalmente entro
il 30 giugno di ciascun anno per l’approvazione, in particolare, del
conto consuntivo dell’anno precedente e del bilancio preventivo, per
l’anno in corso. E’ inoltre competente, alle scadenze previste,
all’elezione dei componenti il consiglio direttivo.
La convocazione dell’Assemblea, oltre che dal Consiglio direttivo
a seguito di propria deliberazione, può essere richiesta da almeno
5 Soci, che possono proporre l’ordine del giorno. In tal caso, la
stessa deve essere convocata entro 30 gg. dal ricevimento della richiesta.
La convocazione dell’Assemblea deve avvenire con apposito avviso affisso
all’albo dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese
Vittorio Spreti”, almeno 8 giorni prima della data di convocazione,
seguito da invito scritto inviato al domicilio dei singoli Soci.
Tanto l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono valide con
la presenza della maggioranza dei Soci. Trascorsa un’ora dalla prima
convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda
convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le eventuali modifiche del presente Statuto possono essere discusse e deliberate
solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci e solo se poste all’ordine
del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre occorre il voto favorevole della
maggioranza dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più
uno dei Soci. ART. 12
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri,
da 3 a 5, eletti e determinati dall’Assemblea, e nel proprio ambito
nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono
rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. ART.
13
Il Consiglio Direttivo deve considerarsi sciolto e non più in carica,
qualora, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a perdere la
maggioranza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga
necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.
ART. 14
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
b) proporre all’assemblea l’esclusione dei Soci morosi o per
indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
c) assumere le deliberazioni in merito al comportamento dei soci durante
l’attività sociale;
d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’assemblea
e curare gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare
le quote associative annue;
e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci, da indire almeno
una volta all’anno, e convocare l’assemblea straordinaria qualora
lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
f) redigere i regolamenti per l’attività dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”;
g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i frequentatori
Soci, che si dovessero rendere necessari;
h) effettuare operazioni bancarie e di credito;
i) curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti
espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente Statuto, la straordinaria
amministrazione. Il Consiglio Direttivo può delegare propri componenti
allo svolgimento di attività proprie, delineando le formalità
di svolgimento e le relative responsabilità;
j) attua tutte le delibere dell’Assemblea dei soci.
k) formula i programmi di lavoro dell’Associazione previsti dallo
Statuto e li sottopone all’Assemblea. ART.
15
Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” e ne
è il legale rappresentante in ogni evenienza. Assume i poteri di
ordinaria e straordinaria amministrazione; convoca e presiede il Consiglio
Direttivo; cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo.
ART. 16
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo e in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.
ART. 17
Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del
Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza
e a quanto altro gli venga delegato dal direttivo. ART.
18
Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’Associazione Culturale
“Fondazione Marchese Vittorio Spreti” e si incarica
della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili.
I libri sociali sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le
copie richieste sono fatte dall’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” a spese del richiedente.
Provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” e alle
spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
Gli archivi storici delle famiglie nobili, custoditi dall’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” restano
di proprietà delle famiglie d’origine, che contribuiscono al
pagamento delle spese di custodia ad esclusione del fondo Spreti e possono
richiederne la restituzione in qualsiasi momento. ART.
19
Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” sia
sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’art.
38 del codice civile.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito, a eccezione
di quelli espressamente menzionati e fatto salvo il rimborso di eventuali
spese sostenute per ragioni d’ufficio e debitamente documentate.
ART. 20
La durata dell’Associazione Culturale “Fondazione Marchese
Vittorio Spreti” è illimitata.
L’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”
non può essere sciolta se non in base a deliberazione dell’Assemblea
dei Soci, con il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto
in prima che in seconda convocazione.
In caso di scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione Culturale
“Fondazione Marchese Vittorio Spreti” ha l’obbligo
di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni con finalità
analoghe o a fini di pubblica utilità, e restituire ai legittimi
proprietari gli archivi familiari avuti in custodia, sentito l’organismo
di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. ART.
21
Il fondo sociale è costituito dalle quote associative annuali.
ART. 22
L’Associazione Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”
può costituire sezioni nei luoghi che ritiene opportuni al fine di
meglio raggiungere gli scopi sociali. ART.
23
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre persone elette
dall’Assemblea, le quali provvedono a nominare il Presidente.
Quest’ultimo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo in via
consultiva.
I Revisori esercitano la vigilanza sull’amministrazione dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti”.
In caso di irregolarità riscontrate hanno il potere di convocare
l’Assemblea.
Il Collegio dei Revisori può essere composto anche da non soci.
ART. 24
La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra
carica, comprese quelle tecniche.
Non può essere eletto componente del Consiglio Direttivo chi riceve
compensi o onorari dall’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti”. ART.
25
Tutte le controversie fra l’Associazione Culturale “Fondazione
Marchese Vittorio Spreti” e i Soci e fra i Soci stessi sono sottoposte
a un collegio arbitrale costituito da tre componenti, Soci dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” di
cui due scelti dalle parti interessate, e un terzo, che assume la presidenza,
nominato dai due arbitri così designati; in caso di controversia,
dal Presidente del Tribunale di Padova.
Al Collegio arbitrale sono demandati i più ampi poteri istruttori
e decisionali e il verdetto deve essere accettato inappellabilmente.
I provvedimenti disciplinari che possono essere comminati sono quelli previsti
dallo Statuto e dal Regolamento di disciplina. La proposta di radiazione
di un Socio dall’Associazione Culturale “Fondazione Marchese
Vittorio Spreti” deve essere comunicata al presidente dell’Associazione
Culturale “Fondazione Marchese Vittorio Spreti” per
la successiva delibera del Consiglio Direttivo e ratificata da parte dell’Assemblea
Generale dei Soci.
I Soci, con l’accettazione dello Statuto, si impegnano al rispetto
del presente articolo. ART. 26
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme
del codice civile in materia di associazione. |
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